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Il DM 31 marzo 2026 allegato introduce un quadro aggiornato e più stringente per l’adeguamento antincendio delle scuole, con scadenze differenziate e un forte focus sulle misure gestionali di mitigazione del rischio.

Due tappe importanti per l’adeguamento tecnico :

⁠Entro 9 mesi:

obbligo di presentare la SCIA antincendio attestando l’attuazione delle misure minime (illuminazione di sicurezza, allarme, estintori, segnaletica, norme di esercizio)

Entro il 31 dicembre 2027:

completamento dell’adeguamento secondo il DM 26 agosto 1992 o, in alternativa, secondo le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi.

Una tappa “intermedia”:
Misure gestionali obbligatorie fino al completamento dei lavori

Il decreto richiede l’adozione di misure compensative basate sulla valutazione del rischio, tra cui:

  • Controllo del carico d’incendio 🔍
  • Incremento degli addetti antincendio formati (corso 3-FOR) 👷‍♂️
  • Esercitazioni antincendio aggiuntive (almeno due all’anno) 🚨
  • Sorveglianza periodica documentata nel registro dei controlli 📒
  • Integrazione del piano di emergenza in caso di cantieri interni 🏗️

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